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Tredicesima mensilità:cos’è e come calcolarla

In arrivo a Dicembre la tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti: in questo articolo vedremo cos’è, chi ne ha diritto, e come si calcola questa speciale gratifica natalizia

Cos’è la tredicesima mensilità?

La tredicesima, anche detta “gratifica natalizia“, è una mensilità aggiuntiva che viene erogata ogni anno, tipicamente in occasione del mese di Dicembre, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato (non ne hanno diritto, ad esempio, i collaboratori o gli stagisti), a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Diversamente dalla quattordicesima mensilità, che viene corrisposta nel periodo Giugno/Luglio ed è esclusivamente regolata dai contratti collettivi nazionali, la gratifica natalizia è disciplinata dalla legge, precisamente dal D.P.R. n.1070/1960, che ha esteso questo trattamento a tutte le categorie di lavoratori. Il datore di lavoro è, quindi, obbligato a pagare questa mensilità aggiuntiva.

La tredicesima mensilità è inoltre un istituto a maturazione differita. In altre parole il lavoratore matura, ogni mese in cui presta servizio presso il datore, un rateo della mensilità aggiuntiva. Dodici ratei (per un lavoratore presente nell’intero anno civile), costituiscono la misura piena della tredicesima.

tredicesima mensilità come si calcola

Quando viene pagata la tredicesima?

Tipicamente, la mensilità aggiuntiva viene pagata in occasione del mese di Dicembre. I termini di erogazione sono stabiliti dal Contratto Collettivo applicato dall’azienda, mentre la legge si limita ad un generico riferimento alle “festività natalizie“, in quanto da sempre tale istituto è collegato ad una volontà di sostenere i consumi durante il periodo delle festività.

Tuttavia, è anche possibile che la tredicesima venga pagata ogni mese. In questo caso, infatti, in busta paga troveremo il solo rateo di tredicesima mensilità maturato dal lavoratore nel corso del mese.

Si tratta, in questo specifico caso, di una sorta di anticipazione della gratifica natalizia, intesa quale trattamento di miglior favore per il lavoratore. Questa possibilità può essere introdotta da una contrattazione aziendale o, laddove manchi, anche da un regolamento interno o da accordi realizzati con i singoli lavoratori all’atto dell’assunzione.

Quanto prenderò di tredicesima?

Il calcolo degli importi che si riceveranno con la gratifica natalizia è molto semplice e, in genere, se si è stati presenti tutto l’anno ad orario pieno e non ci sono stati prolungati periodi di assenza, possiamo star certi che questa corrisponderà ad una mensilità piena.

Attenzione: non tutte le voci della busta paga confluiranno nella tredicesima. Dall’importo della gratifica natalizia andranno sottratti compensi legati a lavoro straordinario, bonus occasionali e quant’altro. Per valutare esattamente le voci di retribuzione da computare nella tredicesima, dovremo fare riferimento al Contratto Collettivo, che non di rado può riservarci alcune sorprese!

Per alcuni tipi di lavoratori il calcolo non è così semplice: coloro che sono stati assunti da meno di un anno e coloro che invece hanno lavorato (o lavorano ancora) in regime di part-time. Per i primi, è bene sapere che matureranno tanti ratei di tredicesima quanto sono i mesi effettivi di lavoro. Se l’assunzione, ad esempio, è avvenuta a Marzo, la tredicesima sarà costituita solo da 10 dodicesimi su 12.

tredicesima mensilità come si calcola

I contratti collettivi, quasi sempre, considerano come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni con la conseguenza che, se l’assunzione è avvenuta, ad esempio, il 20 Marzo, si matureranno soltanto 9 ratei e non 10 come nell’esempio di cui sopra.

Per i lavoratori part-time, invece, la tredicesima va ridotta in relazione alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. Per un lavoratore a 20 ore settimanali (pari al 50% dell’orario normale di lavoro), la tredicesima sarà pari alla metà dell’importo pieno.

Attenzione! Se nel corso del rapporto di lavoro la percentuale di part-time è variata, occorrerà tenerne conto nel calcolo della tredicesima, avendo cura di moltiplicare l’importo di un rateo pieno per la percentuale di part-time.

Anche assenze prolungate possono impedire la maturazione del rateo di tredicesima. Tuttavia, si considerano comunque ai fini della maturazione:

  • i periodi di maternità;
  • la cassa integrazione;
  • le ferie ed i permessi;
  • i periodi di congedo matrimoniale.

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