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Super green pass over 50: dal 15 febbraio scatta l’obbligo

Super green pass over 50: dal 15 Febbraio 2022 i lavoratori del settore pubblico e privato, che abbiano almeno 50 anni, avranno l’obbligo di possedere e presentare la certificazione verde Covid-19 attestante un ciclo completo di vaccinazioni o la guarigione. E’ una stretta alle regole già vigenti, che riguarda quei lavoratori considerati più a rischio di infezione: non bastera più, infatti, il possesso di un green pass “base” (o da tampone).

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Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro

Con il D.L. 127 del 2021 il Governo ha previsto l’obbligo di possedere e mostrare la certificazione verde Covid-19 “base” (ottenibile anche con tampone) dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021..

Fra i lavoratori soggetti all’obbligo rientra <<qualsiasi persona che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni>>. Al datore di lavoro, anche tramite l’individuazione di dipendenti preposti, è fatto obbligo di controllare il possesso di tale certificazione da parte dei propri lavoratori.

Infatti, recita il decreto: <<I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative con cui prevedono di verificare il possesso del certificato da parte dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione>>.

Il controllo è effettuato preferibilmente all’ingresso, ma resta possibile anche soltanto una verifica “a campione”.

Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 (o risultino privi della certificazione al momento del controllo) non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione. L’assenza ingiustificata non provocherà in ogni caso conseguenze disciplinari e il lavoratore avrà sempre diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La violazione di tali misure comporta la punibilità con sanzione amministrativa da un minimo di 400 € e fino ad un massimo di 1.000 €, mentre al lavoratore che accede senza Green Pass al luogo di lavoro è irrogata sanzione che va dai 600 € ai 1.550 €

Leggi anche: Gli obblighi del lavoratore

Cosa cambia dal 15 febbraio: il super green pass over 50

Dal 15 febbraio 2022 entra in vigore la norma del D.L. 1/2022 che prevede, per chi ha almeno 50 anni o compie 50 anni entro il 15 di giugno (data di fine applicazione della misura) l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 c.d. “rafforzata” (ovvero ottenibile a seguito di ciclo vaccinale completo o guarigione dal Covid). Per ora, l’arco temporale della misura si limita al 15 giugno, ma non è esclusa una proroga a causa dell’evolversi della situazione pandemica.

I lavoratori che non potranno dimostrare il possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata saranno considerati assenti ingiustificati e, pertanto, sospesi dalla retribuzione fino al momento in cui non presenteranno il Green Pass. Tuttavia, non potranno essere adottate sanzioni disciplinari contro di loro e sarà salvaguardato il diritto a conservare il posto di lavoro.

Del controllo dei green pass saranno responsabili, ancora una volta, i datori di lavoro. Nessuna modifica riguarda le sanzioni previste a carico degli imprenditori che non controllano le certificazioni verdi dei propri dipendenti o per i lavoratori che accedono ai locali aziendali senza possedere green pass rafforzato.

Come effettuare il controllo del green pass rafforzato?

I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione RAFFORZATA presente nel menu “Tipologia di verifica”, che va selezionata dal verificatore prima di effettuare la scansione del QR code.

Questa impostazione va utilizzata soltanto nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, cioè solo da vaccinazione o guarigione, per usufruire dell’attività o del servizio.

Sito web governativo per scaricare la certificazione verde Covid-19

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