Fra gli obblighi del lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato, il più importante è senz’altro l’esecuzione della prestazione lavorativa.
In questo articolo andremo a vedere in cosa consiste l’obbligazione lavorativa e quali sono i principali doveri in capo al lavoratore.
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Il rapporto di lavoro
L’articolo 2094 del Codice Civile afferma che <<è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore>>
Leggendo questa disposizione ci rendiamo immediatamente conto che siamo davanti ad un contratto, anche se a prima vista potrebbe non apparire così. Possiamo infatti rinvenire tutti gli elementi tipici che la legge prescrive:
- la volontà, ovvero l’accordo delle parti;
- l’oggetto, che è dato dalle obbligazioni che le parti assumono;
- la causa, rappresentata dallo scambio tra lavoro e retribuzione;
- la forma, generalmente libera tranne per alcuni contratti specifici.
L’obbligazione lavorativa
Mentre per il datore di lavoro il principale obbligo è rappresentato dalla retribuzione, gli obblighi del lavoratore si sostanziano nella prestazione di lavoro.
Questa deve avere alcuni caratteri imprescindibili:
- liceità, ovvero non deve consistere in comportamenti vietati dalla legge;
- possibilità;
- determinatezza o determinabilità.
Inoltre, la prestazione lavorativa deve essere:
- personale, perchè (salvo rari casi e salvo l’espresso consenso del datore di lavoro) il lavoratore non può in nessun caso farsi sostituire da un’altra persona per l’espletamento del suo incarico;
- patrimoniale, nel senso che l’attività lavorativa deve poter essere valutata da un profilo economico.
Gli obblighi integrativi del lavoratore
Oltre ai caratteri della prestazione lavorativa che abbiamo visto sopra, vi sono ulteriori obblighi che caratterizzano l’attività del lavoratore e che non costituiscono doveri accessori. Andiamo a vederli nel dettaglio
Il dovere di diligenza
L’articolo 2104 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore deve utilizzare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa.
Spieghiamo meglio: la diligenza rappresenta il complesso di cautele ed attenzioni che il lavoratore deve tenere quando svolge la prestazione lavorativa. Il codice civile parla di natura della prestazione dovuta e dell’interesse dell’impresa. Il primo criterio sta ad indicare che ad ogni mansione lavorativa corrisponde un differente grado di cautela ed attenzione che il lavoratore deve utilizzare. Il secondo ci dice che la prestazione lavorativa deve collegarsi alle esigenze del datore di lavoro e, conseguentemente, con l’attività degli altri lavoratori (in modo da non recare danno o causare ritardi).
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Il dovere di osservanza
Il prestatore di lavoro deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali questo gerarchicamente dipende.
Tale disposizione prende origine dall’esistenza di un potere direttivo in capo al datore di lavoro, che si esplica in una serie di facoltà e poteri finalizzati ad assicurare l’esecuzione e la disciplina del lavoro:
- gerarchico, ovvero la posizione di supremazia del datore di lavoro;
- conformativo, ovvero il potere di specificare l’attività lavorativa;
- direttivo, il potere che consiste nell’emanare disposizioni concernenti l’organizzazione del lavoro.
Il lavoratore deve dunque obbedire alle direttive del datore di lavoro e dei suoi collaboratori.
Gli obblighi del lavoratore: la fedeltà
L’articolo 2105 del Codice Civile articola l’obbligo di fedeltà del lavoratore, che si sostanzia nell’obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro, in due distinti doveri:
- divieto di concorrenza, che proibisce al lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore. Questo dovere sussiste limitatamente alla durata del rapporto e si estingue alla cessazione di questo. Datore di lavoro e lavoratore possono stipulare un patto di non concorrenza con il quale si sancisce l’obbligo di non svolgere attività concorrenziali per un determinato periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro (questo patto avrà naturalmente natura economica). La durata del patto non può essere superiore a 3 anni nella generalità dei casi (5 per i dirigenti)
- obbligo di riservatezza, ovvero il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. L’obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il tempo ragionevole in cui l’interesse alla segretezza può permanere.