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Come viene trattata la malattia del dipendente? Quali sono gli obblighi per il lavoratore e quali gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro? In questa guida vedremo quali sono i passi per evitare di commettere errori.
L’articolo 2110 del codice civile elenca i casi in cui possono esserci delle “sospensioni” del rapporto di lavoro. Fra queste è presente la malattia del dipendente. Questa può dirsi, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 663/1979, una infermità comportante incapacità lavorativa. Più in generale, il lavoratore si trova nella condizione di non poter svolgere il proprio lavoro a causa della malattia. In tal caso, il dipendente mantiene il posto di lavoro e lo stipendio, con i modi previsti dalla legge e dal contratto collettivo.
Gli adempimenti del lavoratore in caso di malattia
Comunicazione dell’assenza e certificazione medica
Il lavoratore deve informare per tempo il proprio datore dell’assenza e deve indicare l’indirizzo dove può essere trovato, se diverso dal domicilio abituale o dalla residenza.
Egli dovrà poi effettuare una visita medica per ottenere l’attestato di malattia. Attualmente, non esiste più l’obbligo di inviare all’INPS la documentazione in forma cartacea. Infatti, è lo stesso medico (o la struttura sanitaria) che invia la documentazione all’ente. Il medico rilascerà poi al lavoratore il numero di protocollo da inviare al proprio datore.
Attenzione: se non è possibile inviare la certificazione telematica all’INPS, il lavoratore deve, entro 2 giorni dal rilascio, inoltrare all’INPS ed al proprio datore la documentazione.
Dovere di collaborazione e obbligo di reperibilità
Il dipendente deve evitare qualsiasi attività che possa ostacolarne la guarigione. Se non rispetta tale obbligo, potrebbe subire sanzioni disciplinari o finanche un licenziamento. Sarà tuttavia il datore di lavoro a dover provare che le attività svolte dal lavoratore non siano compatibili col suo stato di salute o abbiano ritardato la guarigione.
Il datore di lavoro può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche di controllare lo stato di malattia. Il lavoratore è obbligato ad osservare delle fasce di reperibilità in cui ha l’obbligo di essere presente in casa o all’indirizzo specificato nel certificato (vedi sopra).
Tali fasce (comprese domeniche e festivi) sono:
- La mattina dalle 10 alle 12
- Il pomeriggio dalle 17 alle 19
Se il lavoratore risulta assente alla visita, il medico rilascia un avviso contenente un invito a presentarsi il giorno successivo per visita di controllo ambulatoriale e comunica l’assenza al datore di lavoro. Se il lavoratore non si presenta nemmeno alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore ed invita il lavoratore a fornire delle giustificazioni entro 10 giorni.
Nel caso di assenza ingiustificata il lavoratore perde il diritto all’indennità nelle seguenti misure:
- 10 giorni in caso di assenza alla prima visita;
- 50% del trattamento economico in caso di assenza alla seconda visita;
- interruzione totale del trattamento in caso di assenza alla terza visita.
L’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità è escluso per i lavoratori assenti a causa di patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici connessi ad una situazione di invalidità pari o superiore al 67%
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Gli obblighi a carico del datore di lavoro in caso di malattia del dipendente
Conservazione del posto e periodo di comporto
In base al già citato articolo 2110 c.c., la malattia è una causa che legittima la sospensione del rapporto di lavoro: per effetto dell’evento il rapporto non si estingue, ma il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto per un periodo che viene definito di comporto.
La durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva. Esso può essere di due tipi:
- Comporto secco, se prende in considerazione un singolo evento morboso;
- Comporto per sommatoria, se considera tutti gli eventi insorti in un certo arco temporale.
Il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente per giustificare un licenziamento. Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso: ben potrebbe il datore decidere di continuare il rapporto anche oltre il periodo di comporto.
La corresponsione della retribuzione in caso di malattia del dipendente
La retribuzione erogata dal datore di lavoro durante il periodo di malattia si distingue in:
- Retribuzione “di carenza assicurativa”: opera per i 3 giorni successivi all’evento in quanto sprovvisti di copertura assicurativa. Può essere prevista o meno nel contratto collettivo;
- Anticipazione conto INPS: il datore di lavoro anticipa meramente le somme che saranno corrisposte dall’INPS al lavoratore;
- Retribuzione di integrazione: se prevista dal CCNL, il datore di lavoro la eroga ad integrazione di quella corrisposta dall’INPS
Obblighi di conservazione
Il datore di lavoro è tenuto a conservare gli attestati di malattia e la documentazione per 10 anni.
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